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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1172

Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/1977)
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Testo in vigore dal: 1-7-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Presso  il  Ministero  della  pubblica  istruzione sono istituiti i
ruoli  organici  di  cui  alle  annesse  tabelle  A,  B  e  C per gli
assistenti  e  lettori  ordinari,  per  il personale tecnico e per il
personale  subalterno delle Universita' e degli Istituti d'istruzione
universitaria  di  cui  all'art.  1,  n. 1, del testo unico 31 agosto
1933, n. 1592.
  Le  tabelle  predette  sono  vistate  dal  Ministro per la pubblica
istruzione e dal Ministro per il tesoro.
  Il personale di cui ai presente articolo e' statale ad ogni effetto
di legge.