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DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 460

Adeguamento della indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  2-6-1948 al: 23-8-1960
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1

Articolo unico.

L'indennità di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862 è stabilita a decorrere dal 1 luglio 1947 e per le funzioni di cui siano rispettivamente investiti, in misura pari ad un terzo dello stipendio per il segretario generale e per i direttori generali, ad un quarto dello stipendio per i vice direttori generali (non più di uno per ciascuna Direzione generale), per i capi servizio e per i capi ufficio; ad un quinto dello stipendio per i segretari.
L'indennità medesima è computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo cui essa si riferisce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 414;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n.

722, e modificazioni successive; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5

agosto 1947, n. 778;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.

151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,

del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari

esteri, di concerto col Ministro segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Articolo unico.

L'indennità di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862 è stabilita a decorrere dal 1 luglio 1947 e per le funzioni di cui

siano rispettivamente investiti, in misura pari ad un terzo dello

stipendio per il segretario generale e per i direttori generali, ad un quarto dello stipendio per i vice direttori generali (non più di

uno per ciascuna Direzione generale), per i capi servizio e per i capi ufficio; ad un quinto dello stipendio per i segretari. L'indennità medesima è computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo cui essa si riferisce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 83. - FRASCA