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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 155

Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1979)
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Testo in vigore dal:  8-4-1948 al: 23-4-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1


L'esame per i posti di sostituto avvocato di 2ª classe ha luogo in Roma e consta di quattro prove scritte e due orali.
Le prove scritte consistono:
a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;
c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.
Le prove orali consistono:
a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.
Le due prove orali devono svolgersi per ciascun candidato in giorni differenti.
La classificazione dei concorrenti è determinata dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e orali.