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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 155

Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1979)
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Testo in vigore dal: 8-4-1948
al: 23-4-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con i Ministri per la
grazia e giustizia e per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 12 febbraio 1948:
                               Art. 1.

  L'esame  per i posti di sostituto avvocato di 2ª classe ha luogo in
Roma e consta di quattro prove scritte e due orali.
  Le prove scritte consistono:
    a)  nella  stesura di un atto defensionale di diritto e procedura
civile;
    b)  nello  svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto
civile con riferimento al diritto romano;
    c)  nella  stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un   tema   di   carattere  teorico,  a  giudizio  della  Commissione
esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
    d)  nella  stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un   tema   di   carattere  teorico,  a  giudizio  della  Commissione
esaminatrice, in diritto e procedura penale.
  Le prove orali consistono:
    a)  in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura
civile,  diritto  penale,  procedura  penale, diritto costituzionale,
diritto  amministrativo,  diritto  tributario, contabilita' di Stato,
diritto  ecclesiastico,  diritto  internazionale pubblico e privato e
diritto romano;
    b)  in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale,
il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.
  Le due prove orali devono svolgersi per ciascun candidato in giorni
differenti.
  La  classificazione  dei concorrenti e' determinata dalla somma dei
punti riportati nelle prove scritte e orali.