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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 104

Estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-3-1948 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1


Tutte le disposizioni recanti benefici in favore di reduci - ad eccezione di quelle relative ai benefici di carriera attribuiti ai dipendenti pubblici aventi La qualifica di combattenti - sono estese ai profughi dell'Africa italiana, salvi, in ogni caso, i maggiori diritti ai singoli spettanti per diverse disposizioni di legge.