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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 104

Estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-3-1948
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
ad  interim per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro per il
tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
                               Art. 1.

  Tutte  le  disposizioni  recanti  benefici in favore di reduci - ad
eccezione  di  quelle  relative ai benefici di carriera attribuiti ai
dipendenti  pubblici aventi La qualifica di combattenti - sono estese
ai  profughi  dell'Africa  italiana,  salvi, in ogni caso, i maggiori
diritti ai singoli spettanti per diverse disposizioni di legge.