stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 43

Divieto delle associazioni di carattere militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2014)
nascondi
Testo in vigore dal:  17-2-1948 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 14 febbraio 1948:

Art. 1


Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.
Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a diciotto mesi.
La pena è da uno a cinque anni se è trovato in possesso di armi.
Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.
Non è ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.