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DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 43

Divieto delle associazioni di carattere militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2014)
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Testo in vigore dal: 17-2-1948
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
col Ministro per l'interno e col Ministro per la difesa;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 14 febbraio 1948:
                               Art. 1.

  Chiunque  promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di
carattere  militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi
politici, e' punito con la reclusione da uno a dieci anni.
  Chiunque  vi  partecipa e' punito con la reclusione fino a diciotto
mesi.
 La pena e' da uno a cinque anni se e' trovato in possesso di armi.
  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  considerano  associazioni di
carattere  militare  quelle costituite mediante l'inquadramento degli
associati  in  corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento
gerarchico  interno  analoghi  a  quelli  militari,  con  l'eventuale
adozione  di  gradi  o  di  uniformi, e con organizzazione atta anche
all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.
  Non  e'  ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo
comma del presente articolo.