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DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948, n. 17

Anticipazione da parte dello Stato delle maggiori spese a carico delle Amministrazioni provinciali e comunali in dipendenza dei miglioramenti economici a favore del personale in servizio ed in quiescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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Testo in vigore dal:  6-2-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione 23 dicembre 1947:

Art. 1


Il limite massimo delle anticipazioni a favore dei Comuni e delle Province, di cui al quinto comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, ed al terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1917, n. 833, è elevato da quattro a sette dodicesimi.
Nei commi suddetti, alle parole: "previa anticipazione del Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze e del tesoro", sono sostituite le seguenti: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".