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DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948, n. 17

Anticipazione da parte dello Stato delle maggiori spese a carico delle Amministrazioni provinciali e comunali in dipendenza dei miglioramenti economici a favore del personale in servizio ed in quiescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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Testo in vigore dal: 6-2-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportare dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentita la Corte dei conti;
  Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri
per il bilancio e per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione 23 dicembre 1947:
                               Art. 1.

  Il  limite  massimo delle anticipazioni a favore dei Comuni e delle
Province,  di  cui  al  quinto  comma  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e
successive  modificazioni, ed al terzo comma dell'art. 18 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1917, n. 833,
e' elevato da quattro a sette dodicesimi.
  Nei   commi   suddetti,  alle  parole:  "previa  anticipazione  del
Ministero  dell'interno,  di  concerto con quello delle finanze e del
tesoro",  sono  sostituite  le  seguenti:  "previa autorizzazione dei
competenti organi di tutela".