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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 778

Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
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Testo in vigore dal:  6-2-1948
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Art. 9


Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalla tabella di cui all'allegato VIII al presente decreto. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.
Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al dipendente personale, mediante deliberazione dei competenti organi, le concessioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nel limite massimo di quelle previste dalle disposizioni in esse contenute, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della, legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del precedente comma spetta al personale che presti servizio per almeno 42 ore settimanali È invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia, inferiore alle 42 ore settimanali.
Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.
A favore dei Comuni e delle Provincie può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima, applicazione del presente articolo, da recuperare con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali, con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura, massima attualmente consentita.
((2))

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo s'intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 11 gennaio 1948, n.17 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il limite massimo delle anticipazioni a favore dei Comuni e delle Province, di cui al quinto comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, ed al terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1917, n. 833, è elevato da quattro a sette dodicesimi.
Nei commi suddetti, alle parole: "previa anticipazione del Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze e del tesoro", sono sostituite le seguenti: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".