stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 1083

Previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti al "Fondo" istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1953)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-2-1953
aggiornamenti all'articolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, che approva il regolamento per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni;
Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da provincie e da comuni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, contenente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 820, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi dal "Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto";
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente la disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i trasporti, per il tesoro e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di integrazione" per provvedere, dalla data del 1° gennaio 1947, alla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni liquidate a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.
Il Fondo di integrazione di cui al comma precedente, dal 1° gennaio 1947 sostituisce, per quanto si riferisce alle pensioni liquidate dal Fonda di previdenza, quello istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 dicembre 1952, n. 4435 ha disposto (con l'art. 4) che "L'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è costituito, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945, da una maggiorazione della pensione annua liquidata a norma, dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, calcolata secondo le seguenti percentuali:
sulle prime lire 3.300 e importi inferiori..... 3.700 % sull'eccedenza delle:
L. 3301 fino a L. 3.950..................... 3.600 %
" 3.951 " " 4.600..................... 3.100 %
" 4.601 " " 5.250..................... 2.785 %
" 5.251 " " 5.900..................... 2.680 %
" 5.901 " " 6.550..................... 2.600 %
" 6.551 " " 8.000..................... 2.500 %
" 8.001 " " 10.000..................... 2.400 %
" 10.001 " " 15.000..................... 2.300 %
" 15.001 " " 20.000..................... 2.200 %
" 20.001 " " 25.000..................... 1.900 %
" 25.001 " " 30.000..................... 1.500 %
" 30.001 " " 35.000..................... 900 %
" 35.001 " " 40.000..................... 400 %
" 40.001 " " 45.000..................... 200 %
" 45.001 " " 50.000..................... 100 %
oltre L. 50.000............................. 50 %"