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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 1083

Previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti al "Fondo" istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1953)
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Testo in vigore dal: 19-2-1953
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, che approva il
regolamento  per  la  previdenza  del  personale  addetto ai pubblici
servizi  di  trasporto  concessi  all'industria  privata, provincie e
comuni;
  Visto  il  regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente
norme  per  l'equo  trattamento  del personale addetto alle ferrovie,
tramvie  e  linee  di  navigazione  interna esercitate dall'industria
privata, da provincie e da comuni;
  Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 28 maggio 1945, n.
402,  contenente  modificazioni  al  trattamento  di  previdenza  del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177,
concernente  la  corresponsione di assegni integrativi delle pensioni
di   invalidita',   vecchiaia  e  per  i  superstiti  e  delle  altre
prestazioni delle assicurazioni sociali;
  Visto  il  decreto luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 820, per la
corresponsione  di assegni integrativi delle pensioni di invalidita',
vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi dal "Fondo per
la   previdenza   del   personale  addetto  ai  pubblici  servizi  di
trasporto";
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142,
concernente  la disciplina provvisoria del carico contributivo per le
varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con quello per i trasporti, per il tesoro e per la grazia
e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  istituito  presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
un  "Fondo di integrazione" per provvedere, dalla data del 1° gennaio
1947,  alla  corresponsione  di  assegni  integrativi  delle pensioni
liquidate  a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto
ai  pubblici  servizi  di  trasporto,  di  cui  all'art.  8 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.
  Il Fondo di integrazione di cui al comma precedente, dal 1° gennaio
1947 sostituisce, per quanto si riferisce alle pensioni liquidate dal
Fonda  di  previdenza,  quello  istituito  con il decreto legislativo
luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  28  dicembre  1952,  n. 4435 ha disposto (con l'art. 4) che
"L'assegno  integrativo  di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16
settembre  1947,  n.  1083,  e'  costituito,  per le pensioni dirette
liquidate  con  decorrenza  anteriore  al  1  febbraio  1945,  da una
maggiorazione  della  pensione  annua liquidata a norma, dell'art. 11
del  regolamento  approvato  con  regio decreto 30 settembre 1920, n.
1538,  e  successive  modificazioni,  calcolata  secondo  le seguenti
percentuali:
    sulle   prime   lire  3.300  e  importi  inferiori.....  3.700  %
sull'eccedenza delle:
    L. 3301 fino a L. 3.950..................... 3.600 %
      " 3.951 " " 4.600..................... 3.100 %
      " 4.601 " " 5.250..................... 2.785 %
      " 5.251 " " 5.900..................... 2.680 %
      " 5.901 " " 6.550..................... 2.600 %
      " 6.551 " " 8.000..................... 2.500 %
      " 8.001 " " 10.000..................... 2.400 %
      " 10.001 " " 15.000..................... 2.300 %
      " 15.001 " " 20.000..................... 2.200 %
      " 20.001 " " 25.000..................... 1.900 %
      " 25.001 " " 30.000..................... 1.500 %
      " 30.001 " " 35.000..................... 900 %
      " 35.001 " " 40.000..................... 400 %
      " 40.001 " " 45.000..................... 200 %
      " 45.001 " " 50.000..................... 100 %
      oltre L. 50.000............................. 50 %"