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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 402

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. (045U0402)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1961)
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Testo in vigore dal:  27-7-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente aumento delle pensioni dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;
Visto il regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 478, è elevato al 17% a decorrere dal 1° settembre 1942, e al 21% a decorrere dal 1° marzo 1948, delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie corrisposti al personale.

Tale contributo è per il 7% a carico del personale e per il rimanente a carico delle aziende.

Sono competenze accessorie, ai sensi del primo comma del presente articolo, quelle indicate all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, ed in ogni altra disposizione di legge o di contratto collettivo.