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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 402

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. (045U0402)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1961)
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Testo in vigore dal: 27-7-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge  6  luglio  1939,  n.  1272,  concernente
modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidita'  e  la  vecchiaia,  per  la  tubercolosi   e   per   la
disoccupazione involontaria; 
  Visto il R.  decreto-legge  18  marzo  1943,  n.  126,  concernente
aumento delle pensioni dei contributi dell'assicurazione obbligatoria
invalidita' e vecchiaia; 
  Visto  il  regolamento  speciale  riguardante  la  previdenza   del
personale addetto ai pubblici servizi di  trasporto  in  concessione,
approvato con R. decreto 30 settembre 1920,  n.  1538,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  l'industria,  il  commercio  e  il
lavoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, con il  Ministro
per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge
Luogotenenziale 25 marzo 1919, n.  467,  convertito  nella  legge  17
aprile 1925, n. 478, e' elevato al 17% a decorrere dal  1°  settembre
1942, e al 21% a decorrere dal 1° marzo 1948, delle paghe,  stipendi,
assegni, indennita' e competenze accessorie corrisposti al personale. 
 
  Tale contributo e' per il 7%  a  carico  del  personale  e  per  il
rimanente a carico delle aziende. 
 
  Sono competenze accessorie, ai sensi del primo comma  del  presente
articolo, quelle indicate all'art. 2 del regolamento approvato con R.
decreto 30 settembre 1920, n. 1538, ed in ogni altra disposizione  di
legge o di contratto collettivo.