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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1923, n. 2311

Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da Provincie o da Comuni. (023U2311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1996)
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Testo in vigore dal:  24-8-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 8



ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148
(4)
((6))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Tutte le norme del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato A)".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso".