stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 1947, n. 134

Istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1953)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-4-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1939;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Le somme destinate all'Unione Pubblicità Italiana (U.P.I.) ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1970, e del decreto interministeriale del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, del 20 aprile 1939, non corrisposte alla detta Unione per avvenute transazioni tra Società telefoniche concessionarie e l'Unione stessa e non acquisite al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno versate dalle Società alla Azienda medesima per la costituzione di uno speciale fondo per integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale.
Al predetto fondo saranno pure destinati il 60 per cento dell'aliquota di L. 0,60 della sopratassa applicata dal 15 aprile 1945 per ciascuna unità delle conversazioni interurbane ed internazionali ai sensi dell'art. 8 comma 2° e 3° del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, nonché il 60 per cento dell'aliquota di L. 1 della sopratassa applicata dal 1° aprile 1946, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 marzo 1946, n. 177.