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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 1947, n. 134

Istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1953)
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Testo in vigore dal: 12-4-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  ii regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460 convertito
nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210;
  Visto  l'art. 8  del  regio  decreto-legge  5 aprile  1925, n. 431,
convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
  Visto  il  regio  decreto-legge  14 giugno 1925, n. 884, convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 3  del  regio  decreto-legge  3 gennaio  1926, n. 36,
convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
  Visto  il  Codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
  Visto il regio decreto 17 novembre 1938 n. 1970;
  Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1939;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 marzo 1946, n. 177;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro Segretario di Stato per le poste e le
telecomunicazioni,  di concerto con i Ministri per il tesoro e per il
lavoro e la previdenza sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Le  somme  destinate  all'Unione  Pubblicita'  Italiana (U.P.I.) ai
sensi   dell'articolo  unico  del  regio  decreto  17 novembre  1938,
n. 1970,   e  del  decreto  interministeriale  del  Ministro  per  le
comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, del 20 aprile
1939,  non corrisposte alla detta Unione per avvenute transazioni tra
Societa' telefoniche concessionarie e l'Unione stessa e non acquisite
al  bilancio  dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno
versate  dalle  Societa' alla Azienda medesima per la costituzione di
uno  speciale  fondo  per  integrare il trattamento di quiescenza del
personale telefonico statale.
  Al   predetto   fondo  saranno  pure  destinati  il  60  per  cento
dell'aliquota  di  L. 0,60  della  sopratassa applicata dal 15 aprile
1945   per   ciascuna   unita'  delle  conversazioni  interurbane  ed
internazionali  ai  sensi  dell'art. 8  comma  2°  e  3°  del decreto
legislativo  luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, nonche' il 60 per
cento  dell'aliquota di L. 1 della sopratassa applicata dal 1° aprile
1946,  ai  sensi  dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale
30 marzo 1946, n. 177.