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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 201

Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-4-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, portante modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi;
Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto, con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


In tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, in rapporto all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sono regolati dalle norme seguenti.