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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 201

Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-4-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 27 luglio 1944, n.
159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 22 aprile 1945, n.
142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di assise per i
reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 26 aprile 1945, n.
195,  relativo  alla  punizione  dell'attivita'  fascista nell'Italia
liberata;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n.
625,  portante  modificazioni  alle  norme  sulle  sanzioni contro il
fascismo;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 26 aprile 1945, n.
149,   per   l'applicazione   di   sanzioni  a  carico  dei  fascisti
politicamente pericolosi;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto, con tutti i Ministri;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


                               Art. 1.

  In tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la
repressione  dei  delitti  preveduti  dal  titolo  primo  del decreto
legislativo  Luogotenenziale  27  luglio  1944,  n.  159, in rapporto
all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n.
142,  e  del  decreto  legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n.
195, sono regolati dalle norme seguenti.