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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 915

Norme sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1972)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 6-4-1954
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R. decreto 21 febbraio 1893, n. 70, che approva il testo
unico  delle  leggi  sulle  pensioni  civili e militari in esecuzione
della legge 15 giugno 1893, n. 279;
  Visto  il  R.  decreto 22 aprile 1909, n. 229, che approva il testo
unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie
dello Stato;
  Visto il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393,
  relativo  all'approvazione  dei  regolamenti  delle  Ferrovie dello
  Stato;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, concernente il
trattamento di pensione del personale delle Ferrovie dello Stato;
  Vista  la  legge 7 aprile 1921, n. 369, concernente le disposizioni
per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;
  Visto  il  R.  decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, sulla pensione del
personale delle Ferrovie dello Stato;
  Visto  il  R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella
legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento del personale
ferroviario;
  Visto  il R. decreto legge 3 giugno 1938, n. 1032, sulla disciplina
della  perdita  del  diritto  a  pensione  per  il  personale statale
destituito;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di
concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'art.  16 del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909,
n. 229, e' cosi' modificato:
  "Il diritto dell'agente al conseguimento della pensione si perde:
    a) per dimissione dal servizio;
    b)  per  destituzione  a termini dell'art. 98 del regolamento del
personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
    c) per destituzione dall'impiego a termini dell'articolo 97 dello
stesso  regolamento del personale, quando una Commissione nominata al
principio  di  ogni  anno, con decreto Ministeriale e composta di tre
componenti  ii  Consiglio  di  amministrazione e di due componenti il
Consiglio   di  disciplina  abbia  avvisato  che  i  motivi  i  quali
determinarono  la  destituzione siano tanto gravi, da giustificare la
perdita  del  diritto alla pensione. La Commissione anzidetta deve in
tale  ipotesi  essere  sempre  sentita dal Ministro, e nel decreto di
destituzione  deve  essere  espressa  la  clausola  della perdita del
diritto alla pensione quando vi si faccia luogo.
  Gli  agenti  destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita
del  diritto  a  pensione  hanno diritto soltanto ai tre quarti della
pensione  che  sarebbe  loro  spettata  ove fossero stati collocati a
riposo.
  La  decadenza  del  diritto  a  pensione dell'agente dimissionario,
induce  la perdita di ogni diritto per la famiglia. Alla moglie ed ai
figli  minorenni  dell'agente  che  abbia  perduto  il  diritto  alla
pensione a seguito della destituzione sara' fatto trattamento analogo
a  quello  stabilito  nelle  presenti disposizioni per le vedove ed i
figli minorenni degli agenti.
  ((Lo stesso trattamento viene fatto alla vedova, ed ai figli minori
degli  agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita,
del diritto a pensione)).
  L'agente   riammesso   in  servizio  per  riconosciuto  errore  del
provvedimento  disciplinare  che l'ha colpito, ha diritto che gli sia
computato il precedente servizio, compreso il periodo d'interruzione,
pel   quale   l'Amministrazione   ferroviaria   deve,   a   beneficio
dell'agente, fare il versamento delle ritenute, ove l'Amministrazione
ferroviaria  non abbia concesso all'agente lo stipendio o la paga pel
predetto periodo d'interruzione.
  L'agente  deve  restituire  le  quote  di  pensione  od il sussidio
corrisposti  alla moglie ed ai figli minorenni e la restituzione deve
essere  fatta  in  una  sola  volta  se  l'Amministrazione  gli abbia
concesso  lo  stipendio  o  la  paga  pel  periodo  di  interruzione,
altrimenti  in  un numero di rate mensili da stabilirsi dal Consiglio
d'amministrazione.
  La  vedova  dell'agente  o  del  pensionato,  perde il diritto alla
pensione  ottenuta per riversibilita' quando passi ad altre nozze. Il
diritto dei figli alla pensione si estingue quando raggiungono l'eta'
maggiore e per le femmine anche prima, quando contraggono matrimonio.