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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 915

Norme sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1972)
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Testo in vigore dal:  6-4-1954
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 21 febbraio 1893, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari in esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 279;
Visto il R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, che approva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;
relativo all'approvazione dei regolamenti delle Ferrovie dello Stato;
trattamento di pensione del personale delle Ferrovie dello Stato;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 369, concernente le disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, sulla pensione del personale delle Ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento del personale ferroviario;
Visto il R. decreto legge 3 giugno 1938, n. 1032, sulla disciplina della perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


L'art. 16 del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, è così modificato:
"Il diritto dell'agente al conseguimento della pensione si perde:
a) per dimissione dal servizio;
b) per destituzione a termini dell'art. 98 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
c) per destituzione dall'impiego a termini dell'articolo 97 dello stesso regolamento del personale, quando una Commissione nominata al principio di ogni anno, con decreto Ministeriale e composta di tre componenti ii Consiglio di amministrazione e di due componenti il Consiglio di disciplina abbia avvisato che i motivi i quali determinarono la destituzione siano tanto gravi, da giustificare la perdita del diritto alla pensione. La Commissione anzidetta deve in tale ipotesi essere sempre sentita dal Ministro, e nel decreto di destituzione deve essere espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione quando vi si faccia luogo.
Gli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione hanno diritto soltanto ai tre quarti della pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.
La decadenza del diritto a pensione dell'agente dimissionario, induce la perdita di ogni diritto per la famiglia. Alla moglie ed ai figli minorenni dell'agente che abbia perduto il diritto alla pensione a seguito della destituzione sarà fatto trattamento analogo a quello stabilito nelle presenti disposizioni per le vedove ed i figli minorenni degli agenti.
((Lo stesso trattamento viene fatto alla vedova, ed ai figli minori degli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita, del diritto a pensione))
.
L'agente riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto che gli sia computato il precedente servizio, compreso il periodo d'interruzione, pel quale l'Amministrazione ferroviaria deve, a beneficio dell'agente, fare il versamento delle ritenute, ove l'Amministrazione ferroviaria non abbia concesso all'agente lo stipendio o la paga pel predetto periodo d'interruzione.
L'agente deve restituire le quote di pensione od il sussidio corrisposti alla moglie ed ai figli minorenni e la restituzione deve essere fatta in una sola volta se l'Amministrazione gli abbia concesso lo stipendio o la paga pel periodo di interruzione, altrimenti in un numero di rate mensili da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione.
La vedova dell'agente o del pensionato, perde il diritto alla pensione ottenuta per riversibilità quando passi ad altre nozze. Il diritto dei figli alla pensione si estingue quando raggiungono l'età maggiore e per le femmine anche prima, quando contraggono matrimonio.