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REGIO DECRETO 5 febbraio 1893, n. LXX (70)

Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Sestino. (9300070R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1893
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Testo in vigore dal:  25-3-1893

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 20 novembre 1892 del consiglio comunale di Sestino, con la quale si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di L. 100, eccedente il massimo ordinario fissato dal regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione 21 dicembre successivo della giunta provinciale amministrativa di Arezzo, che approva quella sucitata del comune di Sestino;
Veduto l'art. 3 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata agli anni 1893-94.

Sulla

proposta del Nostro ministro del tesoro, interim delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Sestino di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire cento (L. 100), durante il biennio 1893 e 1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1893.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1893

Reg. 190. Atti del Governo a f. 93. Gaffino.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.

B. Grimaldi.