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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 149

Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi. (045U0149)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-4-1945 al: 13-10-1945
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto le cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 4 gennaio 1945, n. 2.