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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 149

Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi. (045U0149)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-4-1945
al: 13-10-1945
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  27  luglio  1944,  n.
159, e successive integrazioni; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chi, per motivi fascisti o avvalendosi  della  situazione  politica
creata dal fascismo, abbia compiuto  fatti  di  particolare  gravita'
che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a  norme
di rettitudine o di probita' politica, e' soggetto  alla  sospensione
dai  diritti  elettorali,  attivi  e  passivi,  per  una  durata  non
superiore a dieci anni, o all'interdizione  temporanea  dai  pubblici
uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per  una  durata
non superiore ai dieci anni. 
 
  In ogni caso incorrono nella  sospensione  del  diritto  elettorale
coloro che hanno ricoperto le cariche direttive nel partito  fascista
indicate in  applicazione  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  4
gennaio 1945, n. 2.