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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale. (045U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/01/1945
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Testo in vigore dal:  9-1-1945

Art. 2



Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probita politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista.
Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».