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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 376

Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo. (044U0376)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-1-1945 al: 29-11-1945
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili o militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Lo stipendio mensile dei membri del Governo è fissato nella misura di L. 30.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, di L. 15.000 per i Ministri Segretari di Stato e di L. 12.000 per i Sottosegretari di. Stato.

Agli effetti della pensione, quando questa spetti a norma delle leggi vigenti, il periodo di tempo trascorso nella carica di Ministro e Sottosegretario sarà considerato come corrispondente a quello prestato nel grado primo, di cui all'allegato 3° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'indennità mensile di alloggio per i membri del Governo, che non risiedano a Roma, è fissata nella misura di L. 2000.

Alle competenze di cui ai precedenti comma non si applica l'aumento previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.