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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 376

Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo. (044U0376)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-1-1945
al: 29-11-1945
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        Principe di Piemonte 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista  la  legge  12  febbraio  1888,   n.   5195,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili  o  militari
approvato con R. decreto  21  febbraio  1895,  n.  70,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato  per
il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Lo stipendio mensile dei membri del Governo e' fissato nella misura
di L. 30.000 per il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  di  L.
15.000 per i Ministri Segretari  di  Stato  e  di  L.  12.000  per  i
Sottosegretari di. Stato. 
 
  Agli effetti della pensione, quando questa  spetti  a  norma  delle
leggi vigenti, il periodo di tempo trascorso nella carica di Ministro
e Sottosegretario sara'  considerato  come  corrispondente  a  quello
prestato nel grado primo, di cui all'allegato 3° del  R.  decreto  11
novembre 1923, n. 2395. 
 
  L'indennita' mensile di alloggio per i membri del Governo, che  non
risiedano a Roma, e' fissata nella misura di L. 2000. 
 
  Alle competenze di cui ai precedenti comma non si applica l'aumento
previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.