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REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1932, n. 815

Modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio. (032U0815)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1933, n. 118 (in G.U. 07/03/1933, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-7-1932 al: 30-6-1998
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle Borse, e relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, contenente il testo di legge delle tasse sui contratti di Borsa;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare norme per il riordinamento del mercato valori;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le Borse valori sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle finanze, dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, delle Deputazioni di borsa e dei Comitati degli agenti di cambio.
Il Ministero delle finanze può, in ogni tempo, ordinare ispezioni ed emanare i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento del mercato dei valori ed ha facoltà di delegare presso le singole Borse un proprio funzionario.
Il delegato del Ministero delle finanze interviene alle riunioni di Borsa, presiede la Commissione incaricata della formazione dei listini, assiste alle sedute della Deputazione di borsa e del Comitato degli agenti di cambio senza voto deliberativo, esercita facoltà ispettive sull'operato degli agenti di cambio.
I funzionari del Ministero delle finanze incaricati delle ispezioni e della vigilanza, qualora ne riconoscano l'opportunità, hanno diritto di eseguire indagini o verifiche presso Istituti o Ditte che compiono normalmente operazioni di Borsa allo scopo di accertare la regolarità delle operazioni stesse. Essi devono serbare il segreto sulle notizie di ogni natura di cui vengono a conoscenza in dipendenza delle loro funzioni.