stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1925, n. 222

Riordinamento per le Borse. (025U0222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
Testo in vigore dal:  7-3-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per la giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'agente di cambio è pubblico ufficiale e viene nominato con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale sentiti la Camera di commercio, la Deputazione di borsa e il Consiglio sindacale di cui all'art. 4 ove questo esista.

La professione di agente di cambio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi commercio, con la partecipazione a responsabilità illimitata in Enti di qualsiasi natura, con la qualità di consigliere di amministrazione, procuratore, direttore o impiegato di Enti che esercitano commercio, industria, o credito.