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REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1932, n. 815

Modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio. (032U0815)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1933, n. 118 (in G.U. 07/03/1933, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-7-1932
al: 30-6-1998
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 20 marzo 1913,  n.  272,  concernente  l'ordinamento
delle Borse, e relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; 
  Visti i Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo  1925,
n. 222; 9 aprile 1925, n. 375 e n. 376; 14 maggio 1925,  n.  601;  26
giugno 1925, n. 1047; 29 luglio 1925, n. 1261; 11  ottobre  1925,  n.
1748; 31 dicembre 1925, n. 2468; 7 marzo 1926, n. 373, e 19  febbraio
1931, n. 950, emanati per la disciplina dei mercati dei valori; 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, contenente il  testo
di legge delle tasse sui contratti di Borsa; 
  Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessita' di emanare norme  per
il riordinamento del mercato valori; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze,  di
concerto col Ministro Segretario di Stato  per  la  giustizia  e  gli
affari di culto e con quello per le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Borse valori sono sottoposte alla vigilanza del Ministero  delle
finanze, dei Consigli provinciali  dell'economia  corporativa,  delle
Deputazioni di borsa e dei Comitati degli agenti di cambio. 
  Il Ministero delle finanze puo', in ogni tempo, ordinare  ispezioni
ed emanare i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  il  regolare
andamento del mercato dei valori ed ha facolta' di delegare presso le
singole Borse un proprio funzionario. 
  Il delegato del Ministero delle finanze interviene alle riunioni di
Borsa,  presiede  la  Commissione  incaricata  della  formazione  dei
listini, assiste  alle  sedute  della  Deputazione  di  borsa  e  del
Comitato degli agenti di cambio  senza  voto  deliberativo,  esercita
facolta' ispettive sull'operato degli agenti di cambio. 
  I funzionari del Ministero delle finanze incaricati delle ispezioni
e della  vigilanza,  qualora  ne  riconoscano  l'opportunita',  hanno
diritto di eseguire indagini o verifiche presso Istituti o Ditte  che
compiono normalmente operazioni di Borsa allo scopo di  accertare  la
regolarita' delle operazioni stesse. Essi devono serbare  il  segreto
sulle  notizie  di  ogni  natura  di  cui  vengono  a  conoscenza  in
dipendenza delle loro funzioni.