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REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1932, n. 246

Provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni. (032U0246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1932, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore il 19/04/1932.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 maggio 1932, n. 650 (in G.U. 22/06/1932, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-4-1932 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista, la legge 14 giugno 1928, n. 1352, e relativo regolamento 20 agosto 1928;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di abolire il contributo obbligatorio per gli alberghi e per i cinematografi, e di corrispondere alla Corporazione dello spettacolo un contributo per le radiodiffusioni delle esecuzioni teatrali; apportando corrispondenti modifiche alla tassa di cui al comma c) art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, ed all'importo dell'abbonamento alle radioaudizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le colonie per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'importo annuo della licenza-abbonamento alle radioaudizioni nel Regno e nelle Colonie è portato da L. 75 a L. 80 se versato in un'unica soluzione, ovvero a L. 84 se pagate in due rate semestrali anticipate di L. 42 cadauna. In detti importi sono compresi i diritti di L. 3 e di L. 2 di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, i quali per le riscossioni effettuate nelle Colonie, spetteranno ai rispettivi Governi.

Nulla è innovato per quanto concerne gli abbonamenti speciali di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.

La presente disposizione non è applicabile agli abbonamenti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.