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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 1917

Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare. (025U1917)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1959)
Testo in vigore dal:  21-2-1945
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Art. 10



I prezzi di abbonamento di cui all'art. 8 riguardano gli utenti privati.

((Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la Società concessionaria))
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I commercianti e i rivenditori di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione sono tenuti a pagare per ogni magazzino di vendita la tassa di licenza di cui all'art. 7 del presente decreto e la tariffa normale di abbonamento.