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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 1917

Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare. (025U1917)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1959)
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Testo in vigore dal:  13-11-1925 al: 7-8-1947
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la convenienza di stabilire nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare e per l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo sperimentale;
Udito il Consiglio di amministrazione per le poste e pei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per la marina e per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I concessionari di stazioni trasmittenti per servizio di radioaudizione o di radiotelegrafia circolare pagano un canone annuo anticipato non inferiore a L. 5000, il cui ammontare sarà fissato nel decreto di concessione per ogni stazione trasmittente.

Ai concessionari delle stazioni trasmittenti di radioaudizione è consentito di diramare soltanto concerti musicali, audizioni teatrali, conferenze, prediche, discorsi, lezioni, pubblicità commerciale e simili, nonché notizie; queste ultime però sotto garanzie da determinarsi nel decreto di concessione.

È esclusa qualsiasi trasmissione di notizie per conto di terzi.

Ai concessionari suddetti è fatto obbligo di tenere gratuitamente a disposizione del Governo, per due ore giornaliere, le stazioni in concessione per la trasmissione di notizie circolari d'interesse pubblico, da diramarsi in orari che verranno stabiliti nel decreto di concessione.