stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1932, n. 246

Provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni. (032U0246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1932, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore il 19/04/1932.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 maggio 1932, n. 650 (in G.U. 22/06/1932, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-4-1932
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 23  ottobre  1925,  n.  1917,  convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 novembre  1927,  n.  2207,  convertito
nella legge 17 maggio 1928, n. 1350; 
 
  Vista, la legge 14 giugno 1928, n. 1352, e relativo regolamento  20
agosto 1928; 
 
  Visto il regolamento 3 agosto 1928, n. 2295; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita' e l'urgenza  di  abolire  il  contributo
obbligatorio  per  gli  alberghi  e  per  i   cinematografi,   e   di
corrispondere alla Corporazione dello spettacolo un contributo per le
radiodiffusioni delle esecuzioni teatrali; apportando  corrispondenti
modifiche alla tassa di cui al comma c) art. 8 del  R.  decreto-legge
17 novembre 1927,  n.  2207,  ed  all'importo  dell'abbonamento  alle
radioaudizioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con i  Ministri  per  le  colonie  per  le
finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'importo annuo della licenza-abbonamento alle  radioaudizioni  nel
Regno e nelle Colonie e' portato da L. 75  a  L.  80  se  versato  in
un'unica soluzione, ovvero a L. 84 se pagate in due  rate  semestrali
anticipate di L. 42 cadauna. In detti importi sono compresi i diritti
di L. 3 e di L. 2 di cui all'art. 4 del R.  decreto-legge  17  aprile
1931, n. 589, i quali per le riscossioni  effettuate  nelle  Colonie,
spetteranno ai rispettivi Governi. 
 
  Nulla e' innovato per quanto concerne gli abbonamenti  speciali  di
cui all'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917. 
 
  La presente disposizione non e'  applicabile  agli  abbonamenti  in
corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta
Ufficiale del Regno.