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REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1071

Norme di coordinamento della tariffa in materia penale con quelle dei due nuovi codici penale e di procedura penale. (031U1071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  20-9-1931 al: 14-10-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di modificare le altre leggi dello Stato a scopo di coordinamento con le nuove disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398, che apportano modifiche al precedente;
Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento della Corte di assise;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sotto la denominazione di spese di giustizia in materia penale prevista dall'art. 1 del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, sono comprese anche:
1° le indennità giornaliere, di soggiorno e di trasferta spettanti agli assessori di Corte di assise ai sensi dell'articolo 22 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249;
2° le indennità giornaliere e il rimborso delle spese di viaggio spettanti al giudice di sorveglianza quando deve trasferirsi fuori della propria sede per compiere atti del suo ufficio;
3° le spese necessarie per la pubblicazione delle sentenze di condanna nei casi indicati dall'art. 36 del codice penale;
4° le spese per l'esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte;
5° le spese per la custodia e conservazione delle cose sottoposte a sequestro conservativo ai sensi dell'art. 617 del codice di procedura penale;
6° il compenso al cancelliere stenografo nei limiti fissati dall'art. 9, comma 3°;
7° le spese relative al consulente tecnico nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5.