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REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1071

Norme di coordinamento della tariffa in materia penale con quelle dei due nuovi codici penale e di procedura penale. (031U1071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal: 20-9-1931
al: 14-10-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del
Re la facolta' di modificare le altre leggi dello Stato  a  scopo  di
coordinamento con le nuove  disposizioni  del  codice  penale  e  del
codice di procedura penale; 
  Visto il R. decreto 23 dicembre  1865,  n.  2701,  che  approva  la
tariffa in materia penale; 
  Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043,  e  il  R.  decreto  28
agosto 1924, n. 1398, che apportano modifiche al precedente; 
  Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 249,  sull'ordinamento  della
Corte di assise; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia  e  gli  affari  di  culto,  di  concerto  col
Ministro per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sotto la denominazione di spese  di  giustizia  in  materia  penale
prevista dall'art. 1 del R. decreto 23 dicembre 1865, n.  2701,  sono
comprese anche: 
  1° le indennita' giornaliere, di soggiorno e di trasferta spettanti
agli assessori di Corte di assise ai sensi dell'articolo  22  del  R.
decreto 23 marzo 1931, n. 249; 
  2° le indennita' giornaliere e il rimborso delle spese  di  viaggio
spettanti al giudice di sorveglianza quando  deve  trasferirsi  fuori
della propria sede per compiere atti del suo ufficio; 
  3° le spese necessarie  per  la  pubblicazione  delle  sentenze  di
condanna nei casi indicati dall'art. 36 del codice penale; 
  4° le spese per l'esecuzione delle sentenze di condanna  alla  pena
di morte; 
  5° le spese per la custodia e conservazione delle cose sottoposte a
sequestro conservativo ai sensi dell'art. 617 del codice di procedura
penale; 
  6°  il  compenso  al  cancelliere  stenografo  nei  limiti  fissati
dall'art. 9, comma 3°; 
  7° le spese relative al  consulente  tecnico  nei  limiti  previsti
dagli articoli 4 e 5.