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REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 827

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. (024U0827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2016)
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Testo in vigore dal: 20-6-1929
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; 
 
  Visto  il  R.  decreto  22  maggio  1924,  n.  786,   che   proroga
l'applicazione di talune disposizioni del R. decreto predetto; 
 
  Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E'   approvato   l'unito   regolamento   sull'amministrazione   del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, visto, d'ordine
Nostro, dal Ministro per le finanze. 
 
  Il  regolamento  stesso  entra   in   vigore   dal   giorno   della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno
fatta eccezione per le  disposizioni  che  riflettono  la  esecuzione
degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923,  n.
2440, o che comunque  ne  dipendano,  le  quali  sono  applicabili  a
decorrere dal 1° luglio 1925, in quanto non sieno compatibili con  le
attuali forme dei titoli di spesa. (3) (5) (7) (8) ((9)) 
 
  Con  le  stesse  decorrenze  restano  abrogate  le   corrispondenti
disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio  1885,
n. 3074, e successive variazioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il  Regio  D.L.  10  maggio  1925,   n.   597,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art.
2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R.  decreto  22
maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924,  n.
827, e' prorogato al 1° luglio 1926". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni
dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, ha disposto (con  l'articolo  unico,
comma 2) che "E' prorogata di un anno l'efficacia  del  disposto  dai
commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio  1925,  n.
597". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il  Regio  D.L.  23  giugno  1927,  n.   1038,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 17 maggio 1928,  n.  1124,  ha  disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un  anno  l'efficacia
delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno  1926,  n.
974, concernenti la contabilita' generale dello Stato". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il  Regio  D.L.  5  giugno  1928,   n.   1211,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848,  ha  disposto  (con
l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di  un  altro  anno  l'efficacia
delle disposizioni recate dal R.  decreto  3  giugno  1926,  n.  974,
concernenti la contabilita' generale dello Stato". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il  Regio  D.L.  17  giugno  1929,   n.   986,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, ha disposto (con l'art.
7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia
delle disposizioni recate dal R.  decreto  3  giugno  1926,  n.  974,
concernenti la contabilita' generale dello Stato".