REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 597

Modificazioni ai Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 e 23 maggio 1924, nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. (025U0597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1929)
Testo in vigore dal: 20-6-1929
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 2 
 
 
  Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924,  n.
786, ed all'art. 1  del  R.  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e'
prorogato al 1° luglio 1926. (1) (2) (3) ((4)) 
 
  Restano conseguentemente prorogati di un anno i termini  risultanti
dagli articoli 647 e 650 del  regolamento  approvato  col  citato  R.
decreto 23 maggio 1924, n. 827. (1) (2) (3) ((4)) 
 
  Dette proroghe non  hanno  efficacia  per  l'Amministrazione  delle
privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio  1925,  entrano  in
vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68  del  R.  decreto  18  novembre
1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art.  1  del  presente
decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto. 
 
  Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in
legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 maggio 1925. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                             Mussolini - De' Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, con  riserva,  addi'  16  maggio
1925. 
 
    Atti del Governo, registro 236, foglio 89. - Granata. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni
dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, ha disposto (con  l'articolo  unico,
comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia  del  disposto  dai
commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio  1925,  n.
597". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il  Regio  D.L.  23  giugno  1927,  n.   1038,   convertito   senza
modificazioni dalla L.  17  maggio  1928,  n.  1124,  nel  modificare
l'articolo unico, comma 1 del Regio  D.L.  3  giugno  1926,  n.  974,
convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927,  n.  605,  ha
conseguentemente disposto (con l'articolo unico,  comma  1)  che  "E'
prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel  R.
decreto-legge 3 giugno 1926,  n.  974,  concernenti  la  contabilita'
generale dello Stato". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il  Regio  D.L.  5  giugno  1928,   n.   1211,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 20 dicembre  1928,  n.  2848,  nel  modificare
l'articolo unico, comma 1 del Regio  D.L.  3  giugno  1926,  n.  974,
convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927,  n.  605,  ha
conseguetemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di
un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto  3
giugno 1926, n.  974,  concernenti  la  contabilita'  generale  dello
Stato". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il  Regio  D.L.  17  giugno  1929,   n.   986,   convertito   senza
modificazioni  dalla  L.  13  marzo  1930,  n.  158,  nel  modificare
l'articolo unico, comma 1 del Regio  D.L.  3  giugno  1926,  n.  974,
convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927,  n.  605,  ha
conseguentemente disposto (con  l'art.  7,  comma  2)  che  "E'  pure
prorogata fino al  30  giugno  1930  l'efficacia  delle  disposizioni
recate  dal  R.  decreto  3  giugno  1926,  n.  974,  concernenti  la
contabilita' generale dello Stato".