stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1923, n. 2311

Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da Provincie o da Comuni. (023U2311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1996)
Testo in vigore dal:  10-11-1923 al: 23-3-1931
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal 1° gennaio 1924, l'equo trattamento del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata, da Provincie o da Comuni, sarà stabilito secondo le norme contenute nel presente decreto e nell'annesso regolamento (allegato A), visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici.

Gli stipendi e le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualunque natura, dovuti al personale a decorrere dal 1° gennaio 1924, dovranno stabilirsi, entro il termine di cui all'articolo 2 - primo comma - del presente decreto, d'accordo fra ciascuna azienda ed il personale dipendente rappresentato da propri delegati, in base alle norme stabilite dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, a termini dell'art. 4 del presente decreto.

I concordati stipulati per effetto del presente articolo hanno validità per il tempo che sarà convenuto ed in ogni caso per un periodo non inferiore a cinque anni.

In caso di mancato accordo, la decisione delle controversie deve essere deferita ai collegi arbitrali istituiti a norma dell'art. 3 del presente decreto, i quali, nel determinare il trattamento del personale, dovranno tenere conto delle condizioni economiche locali, di quelle finanziarie dell'azienda, dei requisiti per l'ammissione del personale e del servizio che esso deve prestare.

Il trattamento complessivo del personale per ciascuna azienda, concordato o determinato entro il termine fissato, in caso di mancato accordo, dai collegi arbitrali, non potrà essere più oneroso di quello medio del quinquennio 1919-1923.

Non potrà considerarsi diritto acquisito, agli effetti del presente decreto, l'avere fatto parte, secondo l'ordinamento vigente anteriormente al 1° gennaio 1924, del personale di ruolo.