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REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1922, n. 40

Che reca provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto. (022U0040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/1959)
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Testo in vigore dal:  10-11-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il disegno di legge n. 195, presentato al Senato del Regno il 12 agosto 1921 e recante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto;
Udito il consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 1° gennaio 1922, le aziende esercenti linee urbane di tramvie e di navigazione interna a motore meccanico sono esonerate dall'obbligo di applicare ai trasporti da esse effettuati:

a) la tassa di bollo di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560;

b) il diritto supplementare di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, nonché i successivi aumenti.

Le aziende sono autorizzate a convertire a proprio favore la vigente misura dei suddetti tributi in aumento della attuale quota aziendale del prezzo del trasporto.

Sono però soggetti alla tassa fissa di bollo:

1° di L. 1,35, oltre l'addizionale, i biglietti di abbonamento;
2° di L. 5,00, oltre l'addizionale, le tessere gratuite, escluse quelle di servizio.

Nei riguardi della tassa di bollo, le disposizioni di cui al presente articolo si estendono alle aziende esercenti linee urbane di omnibus e navigazione interna, qualunque ne sia il sistema trazione.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito, senza modificazioni, dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, ad eccezione - e nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria - di quelle contenute negli articoli 1, 5, 6, 7, 11 secondo comma, ai soli effetti del presente decreto, e 16, primo e terzo comma".