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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1923, n. 2311

Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da Provincie o da Comuni. (023U2311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1996)
Testo in vigore dal: 10-11-1923
al: 23-3-1931
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447; 
 
  Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro dell'interno, e con i Ministri Segretari  di  Stato  per  la
giustizia e gli affari di culto, per  le  finanze  e  per  l'economia
nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1924, l'equo trattamento  del  personale
dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie,  tramvie  e  linee  di
navigazione interna, esercitate dall'industria privata, da  Provincie
o da Comuni, sara' stabilito secondo le norme contenute nel  presente
decreto e nell'annesso  regolamento  (allegato  A),  visto,  d'ordine
Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici. 
 
  Gli stipendi e le paghe, le competenze  accessorie  ed  ogni  altra
indennita'  fissa  o  temporanea  di  qualunque  natura,  dovuti   al
personale a decorrere dal 1° gennaio 1924, dovranno stabilirsi, entro
il termine di cui  all'articolo  2  -  primo  comma  -  del  presente
decreto, d'accordo fra ciascuna azienda ed  il  personale  dipendente
rappresentato da propri delegati, in base alle  norme  stabilite  dal
Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, a  termini
dell'art. 4 del presente decreto. 
 
  I concordati stipulati per  effetto  del  presente  articolo  hanno
validita' per il tempo che sara' convenuto ed in  ogni  caso  per  un
periodo non inferiore a cinque anni. 
 
  In caso di mancato accordo, la decisione  delle  controversie  deve
essere deferita ai collegi arbitrali istituiti a  norma  dell'art.  3
del presente decreto, i quali, nel  determinare  il  trattamento  del
personale, dovranno tenere conto delle condizioni economiche  locali,
di quelle finanziarie dell'azienda, dei  requisiti  per  l'ammissione
del personale e del servizio che esso deve prestare. 
 
  Il trattamento complessivo  del  personale  per  ciascuna  azienda,
concordato o determinato entro il termine fissato, in caso di mancato
accordo, dai collegi arbitrali, non potra'  essere  piu'  oneroso  di
quello medio del quinquennio 1919-1923. 
 
  Non  potra'  considerarsi  diritto  acquisito,  agli  effetti   del
presente decreto, l'avere fatto parte, secondo l'ordinamento  vigente
anteriormente al 1° gennaio 1924, del personale di ruolo.