stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1923, n. 2311

Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da Provincie o da Comuni. (023U2311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-3-1931
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148))
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Tutte le norme del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato A)".