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REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1922, n. 1210

Contenente provvedimenti per rimborso delle sovvenzioni di credito agrario con i fondi dello Stato. (022U1210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-9-1922 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Vedute il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Alla data di pubblicazione del presente decreto cessa di avere vigore ogni disposizione portante concessione di sovvenzioni di credito agrario con fondi tratti dalla circolazione per gli scopi di cui al decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, al R. decreto 20 luglio 1919, n. 1414, ed al R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636.