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REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1922, n. 1210

Contenente provvedimenti per rimborso delle sovvenzioni di credito agrario con i fondi dello Stato. (022U1210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-9-1922
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917 n. 788; 
 
  Veduti i decreti Luogotenenziali 23 giugno 1917,  numero  1055;  11
novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918, n. 566; 14  luglio  1918,  n.
1100, e 15 settembre 1918, n. 1444, il Regio decreto 20 luglio  1919,
n. 1414, e i Regi decreti-legge 13 marzo 1920, n. 421, e 10  novembre
1920, n. 1636, convertiti nella legge 27 luglio 1922, n. 1090; 
 
  Veduto  il  Regio  decreto-legge  30  settembre  1920,   n.   1342,
convertito nella legge 27 luglio 1922, n. 1090; 
 
  Vedute il testo  unico  delle  leggi  e  dei  decreti  sul  credito
agrario, approvato con Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Alla data di pubblicazione del  presente  decreto  cessa  di  avere
vigore ogni  disposizione  portante  concessione  di  sovvenzioni  di
credito agrario con fondi tratti dalla circolazione per gli scopi  di
cui al decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, al R.  decreto
20 luglio 1919, n. 1414, ed al R. decreto-legge 10 novembre 1920,  n.
1636.