stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1920, n. 650

Relativo alla cessazione del tempo utile per il computo dell'ammontare delle indennità di congedamento agli ufficiali richiamati dal congedo. (020U0650)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  11-6-1920 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1613, riguardante indennità agli ufficiali in congedo non provvisti di pensione o di stipendio, richiamati per mobilitazione o in tempo di guerra e che sono rinviati in congedo;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 176, che stabilisce le indennità di congedamento, di mobilitazione e di vestiario per gli ufficiali, i cappellani e gli assimilati che hanno prestato servizio durante la guerra, modificato con decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 254;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il tempo utile per il computo dell'ammontare della indennità di congedamento agli ufficiali ed agli altri personali di cui ai decreti sopra richiamati, cessa col 31 maggio
1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - BONOMI - LUZZATTI.

Visto, il guardasigilli: MORTARA.