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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 febbraio 1919, n. 176

Relativo alla indennità da concedersi agii ufficiali del R. esercito all'atto del loro invio in congedo. (019U0176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1919
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Testo in vigore dal:  12-3-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'indennità per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva che sono ricollocati in congedo, stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1613, è estesa:

1° a coloro che conseguirono la nomina ad ufficiale delle categorie
in congedo mentre si trovavano in servizio come militari di
truppa, o sottufficiali per obblighi dì leva, o per richiamo, o volontari;

2° a coloro che per, o durante, la guerra ottennero la nomina
all'atto della chiamata alle armi, senza avere prima prestato
servizio militare;

3° ai cappellani militari e ai ministri di altri culti incaricati dell'assistenza spirituale presso l'esercito, compresi quelli
degli stabilimenti di riserva, ed a coloro che, durante
la guerra, abbiano prestato servizio per l'esercito in qualità di assimilati al grado di ufficiale.

L'indennità di cui sopra va computata come se i personali sopraindicati avessero avuto grado di ufficiale (o a questo assimilato) anche per il tempo in cui abbiano, invece, prestato servizio come sottufficiali, caporali o soldati (o assimilati a tali gradi).