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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 novembre 1915, n. 1613

Riguardante l'indennità ad ufficiali di complemento, di milizia territoriali e della riserva, richiamati in servizio all'atto del loro rinvio in congedo. (015U1613)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1915
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Testo in vigore dal:  23-5-1915

TOMASO DI SAVOIA DUCA, DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671 ;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva - che non siano provvisti di pensione vitalizia o di stipendio a carico dello Stato - richiamati per mobilitazione dell'esercito o in tempo di guerra, riceveranno, all'atto del rinvio in congedo:

a) se non hanno partecipato a campagne di guerra, una indennità pari a due mesi dello stipendio inerente al loro grado militare per il primo anno di servizio, ed una indennità pari ad un mese di tale stipendio per ogni anno successivo;

b) se hanno partecipato a campagne di guerra, una indennità pari a due mesi di stipendio per la prima campagna ed una indennità pari ad un mese per ogni campagna successiva, indipendentemente dalla durata del servizio compiuto.

Qualora però il computo delle indennità in base alle campagne risulti meno favorevole di quello fatto in base alla durata del servizio, le indennità saranno liquidate in relazione alla durata del servizio compiuto.