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REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1920, n. 650

Relativo alla cessazione del tempo utile per il computo dell'ammontare delle indennità di congedamento agli ufficiali richiamati dal congedo. (020U0650)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-6-1920
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  14  novembre  1915,  n.  1613,
riguardante indennita' agli ufficiali in  congedo  non  provvisti  di
pensione o di stipendio, richiamati per mobilitazione o in  tempo  di
guerra e che sono rinviati in congedo; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 20  febbraio  1919,  n.  176,  che
stabilisce le indennita'  di  congedamento,  di  mobilitazione  e  di
vestiario per gli ufficiali, i cappellani e gli assimilati che  hanno
prestato  servizio  durante  la  guerra,   modificato   con   decreto
Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 254; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il tempo utile per il computo dell'ammontare  della  indennita'  di
congedamento agli ufficiali ed agli altri personali di cui ai decreti
sopra richiamati, cessa col 31 maggio 1920. 
 
  Il presente decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 maggio 1920. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                           NITTI - BONOMI - LUZZATTI. 
 
  Visto, il guardasigilli: MORTARA.