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DECRETO-LEGGE 23 luglio 2026, n. 127

Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. (26G00151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2026
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vigente al 24/07/2026
Testo in vigore dal:  24-7-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Rilevato che in data 16 luglio 2026 si è verificato il crollo di una parte dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito del quale l'immobile risulta interamente inagibile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali presso il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
Rilevato che prima del 30 settembre 2026 non è oggettivamente possibile garantire la piena funzionalità della sede del tribunale e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e, quindi, l'ordinaria trattazione dei procedimenti civili e penali e lo svolgimento delle connesse attività di cancelleria e segreteria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 luglio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale
1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026, salvo quelle che si siano regolarmente tenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, i termini di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d'urgenza, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonché, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza personali;
d) nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini. In questo caso il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale.
4. La sospensione di cui al comma 2 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.
5. Nei procedimenti penali di cui ai commi 1 e 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
6. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.